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Art. 2553 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Associazione in partecipazione: il rischio di riqualificazione
Una società cooperativa ha utilizzato contratti di associazione in partecipazione per gestire un gruppo di autisti. L'ente previdenziale ha contestato tale schema, sostenendo che i lavoratori fossero in realtà dipendenti subordinati. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che il rapporto era di tipo subordinato. Gli autisti ricevevano infatti un compenso fisso o basato sulle ore lavorate e non partecipavano realmente alle perdite aziendali. Inoltre, i lavoratori erano soggetti al potere direttivo della società, che stabiliva i percorsi e i turni. La Suprema Corte ha chiarito che il nome dato al contratto dalle parti non conta se la pratica quotidiana rivela un vincolo di dipendenza tipico del lavoro subordinato. L'azienda è stata quindi condannata al pagamento dei contributi omessi.
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