La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di una società di produzione cinematografica contro la risoluzione di un contratto di associazione in partecipazione. La decisione si fonda su vizi procedurali, tra cui il difetto di autosufficienza, la contestazione di valutazioni di fatto riservate al merito e la proposizione di questioni nuove. La sentenza conferma l'importanza di rispettare le rigide regole formali del giudizio di legittimità, ribadendo che il mancato adempimento a obblighi contrattuali essenziali, come la rendicontazione dei costi, giustifica la risoluzione del contratto.
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