Home » Codici » Codice civile » Libro QUINTO DEL LAVORO » Titolo VII DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE » Art. 2551
Diritti ed obbligazioni dei terzi
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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