L'Azienda ha impugnato tre cartelle esattoriali dell'INPS relative a presunti contributi omessi per quattro lavoratrici. L'ente previdenziale considerava tali rapporti come lavoro subordinato, superando il contratto di associazione in partecipazione stipulato tra le parti. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'INPS, ritenendo che l'esclusione delle lavoratrici dalle perdite d'impresa dimostrasse l'inesistenza dell'associazione in partecipazione e la sussistenza automatica della subordinazione. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda. I giudici hanno chiarito che l'assenza di partecipazione alle perdite non esclude il rischio d'impresa, poiché la mancanza di utili azzera comunque i compensi. Inoltre, l'eventuale invalidità del contratto di associazione in partecipazione non fa presumere automaticamente il lavoro subordinato, richiedendo invece un accertamento concreto delle reali modalità di svolgimento del rapporto.
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