Home » Codici » Codice civile » Libro QUINTO DEL LAVORO » Titolo V DELLE SOCIETÀ » Capo II Della società semplice » Sezione V Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio » Art. 2284
Morte del socio
Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la societa', ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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