La Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità di una clausola statutaria di una S.a.s. che permette al socio accomandatario superstite di scegliere tra la liquidazione della quota del socio defunto o la continuazione della società con gli eredi. Questa decisione deroga alla regola generale sulla trasferibilità della quota socio accomandante, confermando che l'autonomia statutaria prevale se non contrasta con norme imperative. La Corte ha rigettato il ricorso degli eredi, escludendo la rilevanza penale della condotta del socio superstite che aveva optato per la liquidazione.
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