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Art. 2259 Codice civile

Revoca della facolta' di amministrare

La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.

L'amministratore nominato con atto separato e' revocabile secondo le norme sul mandato.

La revoca per giusta causa puo' in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.