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Art. 2259 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2259 Codice Civile

Esclusione del socio: la morte non cancella i danni della s.n.c.
La Corte di Cassazione affronta una lite tra due fratelli soci di una s.n.c. che chiedevano reciprocamente l'esclusione del socio e il risarcimento dei danni per mala gestio. A seguito del decesso di uno dei soci, la Corte chiarisce che la domanda di esclusione diventa priva di oggetto, ma sopravvive l'interesse a decidere sulle richieste di risarcimento danni contro gli eredi. La Suprema Corte rigetta il ricorso del socio superstite, confermando l'inammissibilità della sua tardiva richiesta di revoca dell'amministratore. Accoglie invece il ricorso incidentale degli eredi del socio defunto, poiché la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto assorbiti i loro motivi di impugnazione senza fornire alcuna motivazione reale. La causa viene rinviata per un nuovo esame delle domande risarcitorie degli eredi.
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Lite tra soci in S.n.c.: no alla competenza del Tribunale Imprese
Una socia di una società in nome collettivo (S.n.c.) cita in giudizio il socio amministratore per cattiva gestione. Il tribunale inizialmente adito si dichiara incompetente a favore della sezione specializzata per le imprese. Quest'ultima, però, solleva un conflitto di giurisdizione. La Corte di Cassazione interviene per risolvere la questione sulla competenza del Tribunale delle Imprese. La Suprema Corte stabilisce un principio chiaro: la giurisdizione delle sezioni specializzate è limitata alle società di capitali (es. S.r.l., S.p.A.) e cooperative. Le società di persone, come le S.n.c., sono escluse. Di conseguenza, la causa viene rinviata al tribunale ordinario, che è il giudice corretto per questo tipo di controversie.
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Revoca Amministratore Senza Giusta Causa: Clausola non basta
La Corte di Cassazione affronta il tema della revoca amministratore senza giusta causa in una S.r.l. Un'azienda aveva rimosso il suo Consiglio di Amministrazione prima della scadenza, appellandosi a una clausola statutaria che permetteva di cambiare l'organo amministrativo 'in qualunque tempo'. Gli amministratori chiedevano un risarcimento. La Corte ha stabilito che una clausola generica, che riguarda solo la struttura organizzativa, non è sufficiente per escludere il diritto al risarcimento. Per negare tale diritto, lo statuto deve contenere una previsione chiara e specifica. Di conseguenza, la Corte ha dato ragione agli amministratori, affermando il principio che il diritto al risarcimento è la regola, e la sua esclusione l'eccezione da prevedere espressamente.
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