Home » Codici » Codice civile » Libro QUINTO DEL LAVORO » Titolo V DELLE SOCIETÀ » Capo II Della società semplice » Sezione II Dei rapporti tra i soci » Art. 2262
Utili
Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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