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Art. 2259 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 2259 Codice Civile

Clausola compromissoria societaria: arbitri battono tribunale
Un socio accomandante ha citato in giudizio il socio accomandatario e la società per ottenere la revoca dell'amministratore e il risarcimento dei danni da mala gestio, lamentando la mancata presentazione del rendiconto e la mancata distribuzione degli utili. I convenuti hanno eccepito l'incompetenza del tribunale in favore dell'arbitrato, come previsto dallo statuto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del socio, confermando la validità della clausola compromissoria societaria. La Corte ha chiarito che le contestazioni riguardanti la violazione dei doveri dell'amministratore e il risarcimento dei danni coinvolgono diritti patrimoniali disponibili dei soci. Di conseguenza, tali controversie rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'arbitrato e non possono essere sottratte alla competenza degli arbitri privati.
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Lite tra soci in S.n.c.: no alla competenza del Tribunale Imprese
Una socia di una società in nome collettivo (S.n.c.) cita in giudizio il socio amministratore per cattiva gestione. Il tribunale inizialmente adito si dichiara incompetente a favore della sezione specializzata per le imprese. Quest'ultima, però, solleva un conflitto di giurisdizione. La Corte di Cassazione interviene per risolvere la questione sulla competenza del Tribunale delle Imprese. La Suprema Corte stabilisce un principio chiaro: la giurisdizione delle sezioni specializzate è limitata alle società di capitali (es. S.r.l., S.p.A.) e cooperative. Le società di persone, come le S.n.c., sono escluse. Di conseguenza, la causa viene rinviata al tribunale ordinario, che è il giudice corretto per questo tipo di controversie.
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