Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo VII DEL PAGAMENTO DELL'INDEBITO » Art. 2035
Prestazione contraria al buon costume
Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non puo' ripetere quanto ha pagato.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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