LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 2035 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 2035 Codice Civile

Nullità del contratto preliminare tra affare e frode
Una società acquirente versava 425.000 euro per un immobile mai costruito. A seguito di un sequestro antimafia, l'amministratore giudiziario chiedeva la nullità del contratto preliminare per illiceità dello scopo. Il preliminare serviva infatti a distrarre fondi pubblici tramite pattuizioni fortemente squilibrate e una fittizia perdita della caparra. La Corte d'Appello accertava l'accordo illecito e dichiarava invalido l'accordo, omettendo tuttavia di pronunciarsi sulla domanda di restituzione del denaro. La Corte di Cassazione ha confermato l'illiceità dell'intesa fraudolenta e ha accolto il ricorso dell'acquirente per omessa pronuncia sulle somme. I giudici hanno rinviato la causa a un nuovo collegio d'appello, prescrivendo di verificare se l'immoralità sociale dell'operazione precluda il rimborso.
Continua »
Acquisto a non domino: il quadro rubato torna alla proprietaria
Una donna chiede la restituzione di un prezioso dipinto del Seicento, sottrattele nel 1991. Il quadro viene ritrovato anni dopo nella disponibilità di un collezionista, che sostiene di averlo comprato regolarmente da un privato e invoca l'acquisto a non domino in buona fede. Il Tribunale e la Corte d'Appello ordinano la restituzione dell'opera alla legittima proprietaria, escludendo la buona fede dell'acquirente a causa di gravi negligenze nell'acquisto (mancanza di certificati, pagamento in contanti fuori dalle norme e assenza di verifiche sulla provenienza). La Corte di Cassazione conferma la decisione: la presunzione di buona fede cade davanti alla colpa grave. Inoltre, nega all'acquirente il diritto di rivalersi sul venditore, poiché l'intera operazione commerciale su un bene rubato è contraria al buon costume. Vince la proprietaria originaria, che riottiene il dipinto.
Continua »
Affrancazione prezzo massimo: estingue il rimborso?
La Corte di Cassazione ha stabilito che il completamento della procedura di affrancazione del prezzo massimo di cessione, anche se avvenuto durante il processo, estingue il diritto dell'acquirente di ottenere il rimborso della somma pagata in eccesso. La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a causa di questo fatto sopravvenuto, ma ha condannato i venditori a pagare le spese legali basandosi sul principio della soccombenza virtuale, poiché l'acquirente avrebbe vinto la causa in assenza dell'affrancazione.
Continua »