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Art. 1780 Codice civile

Perdita non imputabile della detenzione della cosa

Se la detenzione della cosa e' tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli e' liberato dall'obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.

Il depositante ha diritto di ricevere cio' che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.