LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 1775 Codice civile

Restituzione dei frutti

Il depositario e' obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.