Home » Codici » Codice civile » Libro TERZO DELLA PROPRIETÀ » Titolo VI DELLE SERVITÙ PREDIALI » Capo II Delle servitù coattive » Sezione V Dell'elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di linee teleferiche » Art. 1056
Passaggio di condutture elettriche
Ogni proprietario e' tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformita' delle leggi in materia.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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