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Art. 1056 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 1056 Codice Civile

Servitù coattiva: il proprietario non può imporla sul suo terreno
Un consorzio proprietario di terreni, attraversati da linee elettriche installate senza autorizzazione, ha agito in giudizio contro l'azienda energetica. Invece di chiedere la rimozione dei cavi, ha richiesto al giudice la **costituzione di servitù coattiva** sul proprio stesso terreno, al fine di regolarizzare la situazione e ottenere un'indennità. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un principio fondamentale: il proprietario del fondo 'servente' (quello che subisce il peso) non ha la legittimazione a chiedere l'imposizione di una servitù. Questo potere spetta solo a chi beneficia della servitù o, in certi casi, alla Pubblica Amministrazione. Al proprietario del terreno restano solo due strade: chiedere la rimozione delle opere o il risarcimento del danno.
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Servitù Apparente: Piloni Visibili, Contratto Salvo per il Venditore
Un acquirente chiede la risoluzione di un contratto preliminare per un terreno, lamentando la mancata dichiarazione di una servitù di elettrodotto da parte dei venditori. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta. Il principio sancito è che la presenza di opere visibili, come tralicci e cavi elettrici, rende la servitù una 'servitù apparente'. Di conseguenza, si presume che l'acquirente fosse a conoscenza del peso gravante sull'immobile, o che avrebbe potuto conoscerlo usando la normale diligenza. La visibilità del manufatto esclude quindi la responsabilità del venditore per mancata dichiarazione e impedisce all'acquirente di sciogliere il contratto per questo motivo.
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