Un Proprietario ha avviato una causa per accertare la sua proprietà esclusiva su un viottolo, chiedendo la rimozione di opere realizzate da altri Soggetti in violazione delle distanze legali e il risarcimento dei danni. I Soggetti si sono difesi, sostenendo di aver acquisito per usucapione il diritto di mantenere le opere e chiedendo la rimozione di uno sporto del Proprietario. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno rigettato la domanda del Proprietario e accolto in parte quella dei Soggetti. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha ritenuto il ricorso del Proprietario inammissibile per carenze probatorie e per aver proposto una lettura alternativa dei fatti. La causa è stata rinviata per una trattazione in udienza pubblica.
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