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Art. 1056 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 1056 Codice Civile

Servitù coattiva: il proprietario non può imporla sul suo terreno
Un consorzio proprietario di terreni, attraversati da linee elettriche installate senza autorizzazione, ha agito in giudizio contro l'azienda energetica. Invece di chiedere la rimozione dei cavi, ha richiesto al giudice la **costituzione di servitù coattiva** sul proprio stesso terreno, al fine di regolarizzare la situazione e ottenere un'indennità. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un principio fondamentale: il proprietario del fondo 'servente' (quello che subisce il peso) non ha la legittimazione a chiedere l'imposizione di una servitù. Questo potere spetta solo a chi beneficia della servitù o, in certi casi, alla Pubblica Amministrazione. Al proprietario del terreno restano solo due strade: chiedere la rimozione delle opere o il risarcimento del danno.
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Servitù Apparente: Piloni Visibili, Contratto Salvo per il Venditore
Un acquirente chiede la risoluzione di un contratto preliminare per un terreno, lamentando la mancata dichiarazione di una servitù di elettrodotto da parte dei venditori. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta. Il principio sancito è che la presenza di opere visibili, come tralicci e cavi elettrici, rende la servitù una 'servitù apparente'. Di conseguenza, si presume che l'acquirente fosse a conoscenza del peso gravante sull'immobile, o che avrebbe potuto conoscerlo usando la normale diligenza. La visibilità del manufatto esclude quindi la responsabilità del venditore per mancata dichiarazione e impedisce all'acquirente di sciogliere il contratto per questo motivo.
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Servitù di elettrodotto: la Cassazione rinvia il caso
Una proprietaria di un fondo agricolo si oppone a una servitù di elettrodotto imposta da una società energetica. Dopo una decisione parzialmente favorevole in appello, la questione arriva in Cassazione. La Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria, non decide nel merito ma, riconoscendo l'importanza delle questioni legali sollevate sulla natura della servitù e sui limiti di edificabilità, rinvia la causa a una pubblica udienza per una trattazione approfondita. Questo rinvio sottolinea la complessità del bilanciamento tra proprietà privata e pubblica utilità.
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Servitù di elettrodotto: modifiche e oneri del fondo
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso riguardante una servitù di elettrodotto costituita nel 1961. Una proprietaria lamentava un aggravamento della servitù a causa di una modifica della linea elettrica. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la modifica, avvenuta su un fondo diverso da quello della ricorrente, non alterava in alcun modo il peso gravante sulla sua proprietà. La sentenza chiarisce che la servitù di elettrodotto originaria rimane valida e che gli accertamenti di fatto del giudice di merito sulla localizzazione delle opere non sono sindacabili in Cassazione.
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Actio negatoria servitutis: prova e qualificazione
Un proprietario agisce per far accertare la sua proprietà esclusiva su un viottolo e rimuovere opere altrui. La Cassazione, confermando le decisioni di merito, qualifica la domanda come rivendicazione e non come actio negatoria servitutis, rigettando il ricorso per mancato assolvimento del gravoso onere probatorio sulla proprietà.
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Servitù di elettrodotto: indennizzo sempre dovuto
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di costituzione di una servitù di elettrodotto coattiva, l'indennizzo per il proprietario del fondo è sempre dovuto e costituisce un elemento essenziale dell'atto. La Corte ha chiarito che il diritto all'indennizzo non può essere negato solo perché il proprietario non ha riproposto esplicitamente la domanda in appello, in quanto tale richiesta è da considerarsi implicita nella stessa domanda di costituzione della servitù avanzata dalla società elettrica. La sentenza impugnata, che aveva negato l'indennizzo per motivi procedurali, è stata quindi cassata con rinvio.
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