Home » Codici » Codice civile » Libro TERZO DELLA PROPRIETÀ » Titolo VI DELLE SERVITÙ PREDIALI » Capo II Delle servitù coattive » Sezione IV Del passaggio coattivo » Art. 1054
Interclusione per effetto di alienazione o di divisione
Se il fondo e' divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennita'.
La stessa norma si applica in caso di divisione.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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