Il Proprietario di un terreno ha avviato una causa per ottenere una servitù di passaggio coattiva su un fondo vicino. Dopo l'estinzione della procedura di esproprio che bloccava l'accesso, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere. Successivamente, L'Associazione ha proposto un appello tardivo. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'appello ma ha deciso per la compensazione delle spese di lite tra le parti. Il Proprietario ha impugnato questa scelta in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la semplice inammissibilità dell'appello tardivo non costituisce un grave ed eccezionale motivo per evitare la condanna alle spese della parte soccombente.
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