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Art. 1054 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1054 Codice Civile

Servitù di passaggio coattivo e fondo su dislivello
Una proprietaria cita in giudizio i vicini confinanti per ottenere una servitù di passaggio coattivo su un immobile su due livelli, oltre a una servitù di scarico delle acque e alla demolizione di un manufatto costruito a ridosso del confine. I giudici di merito respingono le richieste, negando il passaggio poiché il piano superiore affaccia già sulla strada e ritenendo generico l'appello sulle restanti questioni. La Corte di Cassazione conferma il rifiuto del passaggio forzoso: l'immobile va considerato nella sua interezza e la proprietaria può collegare i piani con una scala interna. Tuttavia, la Suprema Corte accoglie il ricorso per lo scarico fognario e le distanze legali, dichiarando valido l'appello e rinviando la causa per un nuovo esame.
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Fondo Intercluso: Servitù di Passaggio Coattiva se l’Interclusione Preesiste alla Vendita
Un Acquirente ha comprato un immobile che era già un fondo intercluso dal 1999, prima della vendita del 2000, a causa di interventi edilizi. L'unico accesso era tramite un terreno confinante che l'Acquirente affittava. Cessata la locazione, l'Acquirente ha chiesto ai Proprietari Vicini la costituzione di una servitù di passaggio coattiva. I giudici di merito hanno negato, applicando l'Art. 1054 c.c. (interclusione derivante da vendita). La Cassazione ha cassato la sentenza, affermando che l'Art. 1054 c.c. si applica solo se l'interclusione è *conseguenza diretta* della vendita. Poiché il fondo era già intercluso prima, si deve applicare l'Art. 1051 c.c., che permette la servitù di passaggio coattiva dai vicini. La causa torna in appello per un nuovo esame.
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Servitù Coattiva Negata: La Rinuncia Precedente Blocca il Passaggio
Un proprietario ha chiesto la costituzione di una servitù coattiva per il suo fondo intercluso. In precedenza, aveva venduto un terreno contiguo rinunciando espressamente a tale diritto. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo la rinuncia un ostacolo. La Cassazione ha confermato questa decisione. Ha stabilito che chi ha rinunciato a un passaggio gratuito sul fondo venduto non può poi richiederlo a pagamento ad altri confinanti, se non prova l'impossibilità di agire contro il suo venditore. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese per il proprietario.
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Servitù di passaggio coattivo: no a nuove prove in Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato la costituzione di una servitù di passaggio coattivo a favore di un terreno intercluso, rigettando il ricorso della proprietaria del fondo confinante. La ricorrente contestava l'interclusione del fondo e lamentava la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di altri proprietari. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso. I giudici hanno chiarito che le contestazioni riguardanti lo stato di fatto del terreno e l'esistenza di passaggi alternativi costituiscono accertamenti di merito, non riesaminabili in sede di legittimità. Inoltre, le nuove eccezioni sollevate per la prima volta in Cassazione non possono trovare ingresso nel giudizio. Di conseguenza, la proprietaria del fondo servente deve consentire il passaggio dei vicini sul proprio terreno, confermando la decisione della Corte d'Appello.
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Servitù coattiva di passaggio: vince la vicina contro i coeredi
I Comproprietari di un terreno, rimasto privo di sbocco sulla via pubblica in seguito a una divisione ereditaria, hanno chiesto la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sul fondo della Terza Confinante. In subordine, hanno richiesto l'accertamento dell'usucapione della stessa servitù. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei Comproprietari. I giudici hanno chiarito che, se l'interclusione deriva da una divisione, il proprietario deve prima chiedere il passaggio gratuito ai condividenti e non può rivolgersi subito a terzi estranei. Inoltre, la domanda di usucapione è stata respinta per la mancanza del requisito dell'apparenza, non essendoci opere visibili destinate in modo inequivocabile al transito esclusivo dei richiedenti. I Comproprietari sono stati condannati a pagare le spese legali.
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