Definizione
Un terreno che non ha accesso diretto alla strada pubblica, perché è completamente circondato da altre proprietà private.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 73 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2019–2026). Nel 43% dei casi il ricorso è stato rigettato.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 26%
- Rigettato 43%
- Inammissibile 16%
- Estinto 1%
- Altro 14%
Provvedimenti per anno
2019
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Civile Sez. 296%
- Penale Sez. 63%
- Penale Sez. 31%
Precedenti più richiamati
- Cass. S.U. 9685/2013in 8 provvedimenti
- Cass. 6814/1988in 3 provvedimenti
- Cass. 20404/2013in 3 provvedimenti
- Cass. 30317/2017in 4 provvedimenti
- Cass. 14102/2012in 5 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Una proprietaria ha chiesto al tribunale di istituire una servitù coattiva di passaggio su terreni del Comune per raggiungere la strada pubblica dal proprio fondo intercluso. I giudici di merito hanno respinto la domanda ritenendo i fondi comunali intoccabili perché appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente, in virtù di una cessione urbanistica per verde pubblico e parcheggi. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione accogliendo il ricorso della donna. Per considerare indisponibile un bene pubblico non basta una convenzione di lottizzazione o un piano regolatore. Serve anche la concreta ed effettiva destinazione dell'area al pubblico servizio. Senza la prova di questo utilizzo reale, il terreno comunale non è sottratto automaticamente al vincolo di passaggio del privato confinante.
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Un proprietario ha richiesto una servitù coattiva di passaggio sul terreno agricolo confinante, pretendendo il tracciato più breve ed economico. In subordine, ha invocato l'usucapione del passaggio tramite un sentiero preesistente. I giudici hanno invece imposto un percorso alternativo, più lungo ma meno dannoso per il fondo servente, rigettando l'usucapione per difetto di opere visibili e stabili. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione: la scelta della servitù coattiva di passaggio non dipende solo dalla brevità del tragitto, ma richiede il contemperamento con il minor pregiudizio per il vicino, tutelando la produttività del suo prato. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese legali.
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La Corte d'Appello di Venezia, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha riconosciuto una servitù di passaggio coattiva a favore di fondi interclusi, stabilendo un tracciato di 5 metri basato sulla potenziale edificabilità dei terreni. La sentenza chiarisce che l'indennità deve essere rapportata al disagio del fondo servente, mentre una società costruttrice è stata condannata a rimborsare tali somme per inadempimento contrattuale.
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Una proprietaria cita in giudizio i vicini confinanti per ottenere una servitù di passaggio coattivo su un immobile su due livelli, oltre a una servitù di scarico delle acque e alla demolizione di un manufatto costruito a ridosso del confine. I giudici di merito respingono le richieste, negando il passaggio poiché il piano superiore affaccia già sulla strada e ritenendo generico l'appello sulle restanti questioni. La Corte di Cassazione conferma il rifiuto del passaggio forzoso: l'immobile va considerato nella sua interezza e la proprietaria può collegare i piani con una scala interna. Tuttavia, la Suprema Corte accoglie il ricorso per lo scarico fognario e le distanze legali, dichiarando valido l'appello e rinviando la causa per un nuovo esame.
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Due proprietari terrieri (le Aziende Ricorrenti) avevano citato in giudizio una società di distribuzione energetica (l'Azienda Intimata) per l'utilizzo non autorizzato di un percorso sul loro fondo. Il Tribunale aveva riconosciuto il fondo libero da servitù e condannato l'Azienda Intimata al risarcimento, ma la Corte d'Appello aveva poi costituito una Servitù coattiva di passaggio a favore dell'Azienda Intimata, convertendo il risarcimento in indennità. La Cassazione ha respinto il ricorso delle Aziende Ricorrenti, confermando la legittimità della Servitù coattiva di passaggio per l'Azienda Intimata, dato che il suo fondo era considerato intercluso. La Corte ha anche ribadito che l'indennità deve compensare il danno effettivo causato dall'uso del passaggio, non il costo di realizzazione della strada.
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I proprietari di un fondo privo di accesso diretto alla via pubblica hanno citato in giudizio i soli vicini confinanti per ottenere la servitù coattiva di passaggio su una stradella interpoderale. Il percorso, tuttavia, attraversava anche terreni di altri soggetti terzi rimasti estranei alla causa. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'azione diretta alla costituzione del transito obbligatorio deve coinvolgere necessariamente tutti i titolari dei fondi interposti tra la proprietà isolata e la via pubblica. La mancata citazione di tutti i proprietari intermedi rende la domanda inammissibile, impedendo la creazione parziale del passaggio. I ricorrenti hanno perso definitivamente il giudizio con condanna alle spese legali.
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I Proprietari chiedevano la costituzione di una servitù di passaggio sul terreno del Vicino, sostenendo che i loro garage fossero un "fondo intercluso" perché l'accesso dalla via pubblica era troppo stretto per le manovre dei veicoli. La Corte di Cassazione ha rigettato questa pretesa. Ha chiarito che un fondo non è considerato "assolutamente intercluso" se ha già un accesso, anche se insufficiente, alla via pubblica. L'esistenza di un qualsiasi collegamento con la strada pubblica esclude la possibilità di ottenere una servitù coattiva di passaggio basata sull'interclusione assoluta.
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Un Acquirente ha comprato un immobile che era già un fondo intercluso dal 1999, prima della vendita del 2000, a causa di interventi edilizi. L'unico accesso era tramite un terreno confinante che l'Acquirente affittava. Cessata la locazione, l'Acquirente ha chiesto ai Proprietari Vicini la costituzione di una servitù di passaggio coattiva. I giudici di merito hanno negato, applicando l'Art. 1054 c.c. (interclusione derivante da vendita). La Cassazione ha cassato la sentenza, affermando che l'Art. 1054 c.c. si applica solo se l'interclusione è *conseguenza diretta* della vendita. Poiché il fondo era già intercluso prima, si deve applicare l'Art. 1051 c.c., che permette la servitù di passaggio coattiva dai vicini. La causa torna in appello per un nuovo esame.
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Un Proprietario ha chiesto la costituzione di una servitù coattiva per i suoi fondi, ritenuti interclusi. Il Tribunale aveva accolto la sua richiesta, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, sostenendo che i fondi non erano interclusi e non necessitavano di una servitù coattiva. Il Proprietario ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, con un'ordinanza interlocutoria, ha rilevato un vizio procedurale: il ricorso non era stato notificato a una parte essenziale del giudizio (litisconsorte necessaria). La Cassazione ha quindi rinviato la causa, ordinando al Proprietario di provvedere alla notifica entro sessanta giorni, senza entrare nel merito della questione della servitù coattiva.
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Un proprietario ha promosso un'azione di rivendicazione per riottenere il possesso del proprio terreno, illegittimamente occupato da una società confinante. Quest'ultima vi aveva costruito una rampa e una terrazza, invocando la costituzione di una servitù di passaggio coattiva per presunta interclusione del fondo. La Corte di Appello ha accertato che l'immobile della società disponeva già di quattro ingressi carrabili sulla via pubblica e ha ordinato il rilascio del fondo, la demolizione dei manufatti e il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, rigettando il ricorso della società poiché mancavano i presupposti di legge per imporre il passaggio coattivo.
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Un proprietario di un terreno, l'Azienda Ricorrente, ha chiesto di istituire una servitù coattiva di passaggio su fondi altrui per consentire il transito di veicoli, dato che il suo terreno aveva solo un accesso pedonale non ampliabile. I giudici di merito hanno respinto la domanda. La Corte d'Appello ha confermato, ritenendo che il fondo non fosse totalmente intercluso e che non fossero provate le esigenze agricole o industriali concrete per giustificare la servitù. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che la servitù coattiva richiede una valutazione concreta delle necessità produttive e non solo la presenza di un fabbricato abitativo non abitato o non abitabile. Il ricorso è stato respinto.
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Un proprietario ha chiesto la costituzione di una servitù coattiva per il suo fondo intercluso. In precedenza, aveva venduto un terreno contiguo rinunciando espressamente a tale diritto. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo la rinuncia un ostacolo. La Cassazione ha confermato questa decisione. Ha stabilito che chi ha rinunciato a un passaggio gratuito sul fondo venduto non può poi richiederlo a pagamento ad altri confinanti, se non prova l'impossibilità di agire contro il suo venditore. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese per il proprietario.
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Un gruppo di proprietari ha chiesto la costituzione di una **servitù di passaggio coattiva** per il loro fondo, ritenuto intercluso. I giudici di merito hanno respinto la domanda. Hanno stabilito che i tracciati proposti attraversavano proprietà private non citate in giudizio o cortili, e che la via di accesso invocata non era pubblica. I proprietari hanno presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i ricorrenti non avevano contestato tutte le ragioni della decisione precedente. Non avevano neppure evidenziato un omesso esame di un fatto storico decisivo.
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L'amministratore di una società subisce un processo per mancata esecuzione dolosa di una sentenza civile. Il provvedimento imponeva alla sua impresa il divieto assoluto di attraversare la strada di una ditta confinante. Il Tribunale assolve l'imputato: le telecamere mostrano veicoli in transito, ma non identificano targhe o conducenti, e nell'area operano anche terzi locatari con legittime servitù di passaggio. Il Procuratore della Repubblica impugna la decisione sostenendo che i passaggi siano riconducibili alla società. La Corte di Cassazione respinge l'impugnazione e la dichiara inammissibile. Il ricorso richiede un riesame dei fatti vietato ai giudici di legittimità e la motivazione del Tribunale fonda l'assoluzione su un dubbio ragionevole del tutto coerente e logico.
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Una proprietaria terriera cita in giudizio un condominio limitrofo per far accertare l'inesistenza di diritti di transito su una sua fascia di terreno e impedirne l'accesso. Il condominio reagisce richiedendo l'acquisto del passaggio per usucapione e, in subordine, la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, sostenendo che l'area parcheggio sia priva di sbocchi. I giudici di merito dichiarano inammissibile la richiesta per difetto di potere dell'amministratore e per la presenza di vie alternative. La Corte di Cassazione rigetta definitivamente le pretese del condominio, confermando che l'immobile dispone già di accesso alla pubblica via e condanna l'ente al pagamento delle spese legali.
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Un proprietario terriero ha installato una sbarra con lucchetto lungo una via di transito per proteggere il proprio fondo, bloccando l'accesso al vicino titolare di una servitù di passaggio. La magistratura ha contestato il reato di violenza privata e ha disposto il vincolo cautelare sulla sbarra. L'indagato ha impugnato il provvedimento, sostenendo la violazione del proprio diritto di proprietà e l'assenza di proporzionalità nella misura. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del sequestro. La fattispecie di violenza privata e sequestro preventivo scatta validamente quando l'opera impedisce fisicamente l'altrui diritto di transito. La tutela del patrimonio privato non può giustificare l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, specialmente quando esistono strumenti alternativi di protezione come telecamere o recinzioni non invasive.
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Il caso nasce dalla richiesta di costituzione di una servitù coattiva di passaggio a favore di un terreno privo di accessi alla via pubblica. Dopo alterne decisioni nei primi gradi di giudizio, gli eredi del richiedente originario hanno proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, la notifica del ricorso a uno dei soggetti interessati non è andata a buon fine. I ricorrenti hanno quindi chiesto la remissione in termini per poter eseguire correttamente la notifica. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha accolto la richiesta, concedendo un termine di quaranta giorni per completare la notifica e rinviando la causa a nuovo ruolo per consentire la regolare prosecuzione del giudizio.
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Una proprietaria terriera ha citato in giudizio i vicini per far dichiarare l'inesistenza di una servitù di passaggio sul proprio fondo. I vicini hanno risposto chiedendo la costituzione di un passaggio coattivo. Il Tribunale ha concesso il passaggio per fondo non intercluso, ma la Corte d'Appello ha annullato la decisione per violazione delle regole processuali, ritenendo che la richiesta originaria riguardasse solo il fondo intercluso. La Cassazione ha rigettato il ricorso dei vicini, stabilendo che l'interpretazione della domanda giudiziale non segue le regole dei contratti, ma mira a garantire la difesa e la corretta decisione del giudice. Di conseguenza, i vicini perdono la causa e devono pagare le spese processuali.
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I Proprietari di un appartamento intercluso chiedevano la costituzione di una servitù di passaggio coattiva su un corridoio del Vicino per raggiungere la via pubblica. Nel giudizio interveniva anche la Figlia Intervenuta, comproprietaria di una scala comune, dichiarandosi non opposta. Il Tribunale e la Corte d'Appello rigettavano la domanda, poiché il percorso coinvolgeva terreni di terzi non chiamati in causa e non rappresentava la via più breve. La Corte d'Appello condannava anche la Figlia Intervenuta alle spese di primo grado. La Cassazione respinge il ricorso dei Proprietari confermando l'insussistenza della servitù di passaggio coattiva, ma accoglie parzialmente il ricorso della Figlia Intervenuta: non avendo il Vicino proposto appello incidentale specifico contro di lei, la sua condanna alle spese di primo grado viene annullata per ultrapetizione.
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La controversia nasce tra il Proprietario del Fondo Servente e la Proprietaria del Fondo Intercluso. Quest'ultima ha richiesto una servitù di passaggio coattivo sul terreno del vicino, includendo un'area adibita a cortile. La Corte d'Appello aveva concesso il passaggio, ritenendo che spettasse al proprietario del cortile dimostrare l'esistenza di percorsi alternativi su terreni di terzi. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso del proprietario del cortile. I giudici hanno stabilito che chi richiede il passaggio coattivo su un'area protetta deve dimostrare l'assenza di altre soluzioni praticabili su terreni non esenti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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