I Proprietari di un appartamento intercluso chiedevano la costituzione di una servitù di passaggio coattiva su un corridoio del Vicino per raggiungere la via pubblica. Nel giudizio interveniva anche la Figlia Intervenuta, comproprietaria di una scala comune, dichiarandosi non opposta. Il Tribunale e la Corte d'Appello rigettavano la domanda, poiché il percorso coinvolgeva terreni di terzi non chiamati in causa e non rappresentava la via più breve. La Corte d'Appello condannava anche la Figlia Intervenuta alle spese di primo grado. La Cassazione respinge il ricorso dei Proprietari confermando l'insussistenza della servitù di passaggio coattiva, ma accoglie parzialmente il ricorso della Figlia Intervenuta: non avendo il Vicino proposto appello incidentale specifico contro di lei, la sua condanna alle spese di primo grado viene annullata per ultrapetizione.
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