Home » Codici » Codice civile » Libro TERZO DELLA PROPRIETÀ » Titolo VI DELLE SERVITÙ PREDIALI » Capo I Disposizioni generali » Art. 1029
Servitu' per vantaggio futuro
E' ammessa la costituzione di una servitu' per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.
E' ammessa altresi' a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio e' costruito o il fondo e' acquistato.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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