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Art. 1029 Codice civile

Servitu' per vantaggio futuro

E' ammessa la costituzione di una servitu' per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.

E' ammessa altresi' a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio e' costruito o il fondo e' acquistato.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.