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Art. 1029 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1029 Codice Civile

Attenuante Risarcimento Danno: Offerta Reale o Semplice Promessa?
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un imputato condannato per tentato furto aggravato. L'imputato aveva cercato di ottenere l'attenuante risarcimento del danno, offrendo 200 euro per i danni causati a un veicolo. Tuttavia, la Corte ha stabilito che l'offerta non era né 'reale' (non formalmente messa a disposizione) né 'integrale' (troppo esigua rispetto al danno effettivo). Di conseguenza, l'attenuante non è stata riconosciuta. Il ricorso dell'imputato è stato dichiarato inammissibile, confermando la condanna e l'esclusione dell'attenuante.
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Muro sul confine e servitù di passaggio: obbligo di demolizione
Una società commerciale ha citato in giudizio la società confinante per veder riconosciuta una servitù di passaggio pedonale e carrabile gravante sul terreno di quest'ultima. La convenuta aveva sbarrato l'accesso erigendo un muro e posando una rete metallica, sostenendo la facoltà di recintare il proprio fondo e contestando la validità degli accordi storici risalenti al 1956 e confermati nel 2009. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accolto la domanda dell'attrice, ordinando la demolizione del muretto e la rimozione della recinzione. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente le pronunce precedenti, rigettando il ricorso della proprietaria del fondo servente e condannandola alle spese. La servitù costituita per titolo e confermata per iscritto prevale sul diritto di recinzione se le opere impediscono concretamente il transito pattuito.
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Espropriazione larvata: nessun indennizzo per la casa abusiva
I comproprietari di un immobile hanno chiesto il risarcimento per l'espropriazione larvata e l'indennità di occupazione temporanea a causa della costruzione di un viadotto stradale vicino alla loro proprietà. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei privati, confermando le decisioni precedenti. I giudici hanno stabilito che l'immobile era abusivo poiché violava le distanze minime stradali fuori dal centro abitato. Inoltre, i proprietari avevano firmato un atto di sottomissione rinunciando a future indennità. Infine, il verbale di consistenza, avente fede pubblica, escludeva l'effettiva occupazione del terreno, non essendo stato contestato con querela di falso. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese legali.
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