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Art. 1029 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1029 Codice Civile

Servitù di passaggio: vince il privato contro il costruttore
Un'impresa immobiliare ha acquistato un terreno edificabile pretendendo di esercitare una servitù di passaggio pedonale e carrabile su terreni confinanti, basandosi su un vecchio contratto del 1990. I proprietari dei terreni vicini si sono opposti sbarrando l'accesso con catene, sostenendo che quel diritto era stato concesso originariamente solo per realizzare una centrale telefonica, mai costruita. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'impresa, confermando la decisione dei giudici di merito. La servitù di passaggio non può essere estesa a scopi diversi da quelli stabiliti nel contratto originario. L'interpretazione del contratto spetta al giudice di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità se logicamente motivata. Di conseguenza, l'impresa perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Rinuncia tacita alla prescrizione: firma sul progetto non basta
Due vicini stipulano nel 1960 un accordo per una servitù reciproca di costruzione sul confine. Nel 1984, uno dei proprietari firma il progetto edilizio dell'altro. Successivamente, i nuovi acquirenti pretendono di edificare sul confine, ma i vicini si oppongono eccependo la prescrizione ventennale del diritto, maturata nel 1980. La Corte d'Appello ritiene che la firma sul progetto nel 1984 costituisca una rinuncia tacita alla prescrizione. La Corte di Cassazione ribalta la decisione: la semplice firma su un progetto edilizio altrui non configura una rinuncia tacita alla prescrizione, poiché manca un comportamento incompatibile assoluto e inequivocabile che dimostri la consapevolezza dell'avvenuta estinzione del diritto. La Suprema Corte rigetta quindi la domanda dei costruttori, dichiarando prescritto il diritto di servitù.
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Servitù per destinazione del padre di famiglia: regole
La Cassazione chiarisce che la servitù per destinazione del padre di famiglia richiede opere visibili e permanenti al momento della divisione dei fondi. Nel caso esaminato, una sorella rivendicava una servitù basandosi solo su grafici progettuali allegati a una donazione, ma il ricorso è stato rigettato poiché mancavano segni esteriori concreti al tempo del frazionamento della proprietà.
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