La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso riguardante la pretesa titolarità di una servitù di calpestio su una terrazza condominiale. La controversia nasce dall'interpretazione di due atti storici: un rogito del 1950 e una transazione del 1952. Mentre il primo ipotizzava una servitù su un bene futuro, il secondo ha costituito un semplice diritto d'uso personale. Poiché il diritto d'uso è per sua natura intrasmissibile e si estingue con la morte del titolare, la Corte ha confermato che gli attuali proprietari non possono vantare alcun diritto reale di accesso sull'area, essendo il diritto originario ormai estinto.
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