Home » Codici » Codice civile » Libro QUINTO DEL LAVORO » Titolo III DEL LAVORO AUTONOMO » Capo II Delle professioni intellettuali » Art. 2236
Responsabilita' del prestatore d'opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta', il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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