Una coppia di acquirenti cita in giudizio un notaio, chiedendo un risarcimento. Sostengono che la bozza di un atto di vendita, predisposta dal professionista per un immobile con irregolarità edilizie, abbia causato una lite con la società venditrice. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. Ha stabilito che la responsabilità professionale del notaio non sorge per la semplice attività preparatoria, come la stesura di una minuta, se poi non segue la stipula dell'atto definitivo (rogito). Il dovere di consiglio del notaio è legato alla prestazione professionale effettivamente svolta, che in questo caso non si è mai concretizzata.
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