Home » Codici » Codice civile » Libro QUINTO DEL LAVORO » Titolo III DEL LAVORO AUTONOMO » Capo II Delle professioni intellettuali » Art. 2234
Spese e acconti
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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