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Art. 1719 Codice civile

Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato

Il mandante, salvo patto contrario, e' tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.