Un Contribuente ha usufruito delle agevolazioni prima casa per un immobile a Reggio Emilia. L'Agenzia delle Entrate ha contestato questo beneficio, poiché il Contribuente aveva già goduto delle stesse agevolazioni per un precedente immobile nello stesso comune. Il Contribuente aveva conferito il primo immobile alla moglie tramite un 'mandato a vendere' con clausola di 'trasferimento fiduciario'. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che il mandato a vendere non trasferisce immediatamente la proprietà. Pertanto, il Contribuente era ancora proprietario del primo immobile al momento del secondo acquisto, perdendo il diritto alle agevolazioni prima casa.
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