Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo III DEI SINGOLI CONTRATTI » Capo IX Del mandato » Sezione I Disposizioni generali » Art. 1709
Presunzione di onerosita'
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non e' stabilita dalle parti, e' determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza e' determinata dal giudice.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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