Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo I DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE » Capo II Dell'adempimento delle obbligazioni » Sezione III Della mora del creditore » Art. 1206
Condizioni
Il creditore e' in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto e' necessario affinche' il debitore possa adempiere l'obbligazione.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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