La Corte di Cassazione ha stabilito che gli interessi su rimborso IVA, sospeso dall'Amministrazione Finanziaria a causa di altri contenziosi pendenti, non maturano nel periodo in cui il contribuente non presta l'idonea garanzia richiesta. La successiva definizione agevolata dei contenziosi conferma la legittimità della sospensione iniziale, rendendo la data di presentazione della garanzia il momento dal quale far decorrere gli interessi.
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