Una lavoratrice ha vinto un concorso pubblico per dirigente in una Azienda Sanitaria Locale nel 2006, ma è stata assunta solo nel 2012. Ha chiesto il risarcimento danno mancata assunzione per il ritardo. I giudici di merito hanno riconosciuto il risarcimento solo dalla messa in mora (richiesta formale) del 2011. La lavoratrice ha fatto ricorso, sostenendo che il risarcimento dovesse decorrere dall'approvazione della graduatoria (2006). La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, sebbene la vittoria del concorso dia diritto all'assunzione, il rapporto di lavoro si perfeziona con un contratto. Il risarcimento danno mancata assunzione per il ritardo decorre dalla messa in mora, salvo diverse specifiche nel bando.
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