Il caso riguarda un lavoratore il cui trasferimento a un'altra società è stato dichiarato nullo con sentenza definitiva. Nonostante la pronuncia, l'azienda originaria non ha riammesso in servizio il dipendente, il quale ha richiesto il pagamento delle retribuzioni dovute. L'azienda originaria si è opposta, sostenendo che le somme percepite dal lavoratore tramite un accordo transattivo con la società di fatto utilizzatrice dovessero essere detratte. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, stabilendo che una cessione di azienda invalida genera due rapporti distinti: uno giuridico con il cedente e uno di fatto con il cessionario. Di conseguenza, le somme ottenute dal rapporto di fatto non possono ridurre il risarcimento dovuto dal datore di lavoro originario.
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