Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo I DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE » Capo II Dell'adempimento delle obbligazioni » Sezione I Dell'adempimento in generale » Art. 1177
Obbligazione di custodire
L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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