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Art. 1177 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1177 Codice Civile

Responsabilità del Conduttore: Danni all’Immobile Dopo la Fine del Contratto
La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di responsabilità del conduttore per gravi danni a un immobile locato, inclusi atti vandalici, dopo la risoluzione consensuale del contratto ma prima della riconsegna effettiva. Un ente pubblico aveva lasciato l'immobile in stato di abbandono per quasi due anni. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando la sua responsabilità contrattuale. Ha stabilito che l'obbligo di custodia e di restituzione del bene in buono stato persiste fino all'effettiva riconsegna, anche se il contratto è già terminato. Il conduttore deve risarcire i danni, a meno che non dimostri che non dipendono da lui.
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Danni al fondo: vale la presunzione di buono stato locativo
Il Proprietario di un terreno agricolo ha chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni poiché l'Affittuario aveva rimosso muretti a secco e sradicato alberi di ulivo. La Corte d'Appello aveva rigettato la richiesta, pretendendo che il Proprietario dimostrasse lo stato esatto del fondo al momento della consegna. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Proprietario. I giudici hanno stabilito che opera la presunzione di buono stato locativo: se non esiste una descrizione scritta iniziale, si presume che il bene sia stato consegnato in ottimo stato. Spetta quindi all'inquilino dimostrare il contrario o provare che i danni non dipendono da lui. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Rivendicazione di denaro contante: salvi i fondi dal fallimento
Un'azienda multinazionale ha affidato il servizio di trasporto e conteggio del denaro contante dei propri negozi a una società di sicurezza, successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. L'azienda ha richiesto la restituzione della somma di circa 580.000 euro tramite l'azione di rivendicazione di denaro contante. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, disponendo la restituzione di circa 170.000 euro, pari alla quota proporzionale del denaro rinvenuto nei caveaux, rimasto separato dal patrimonio della società insolvente ma mescolato con quello di altri clienti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che il deposito di denaro senza facoltà d'uso non ne trasferisce la proprietà al depositario. Di conseguenza, il proprietario può rivendicare la propria quota del denaro rimasto separato dall'attivo fallimentare.
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Azione di rivendica del denaro: banca batte custode fallito
Un Istituto Bancario affida a un'Azienda di sicurezza la gestione e la custodia del proprio denaro contante. A seguito dell'ammissione dell'Azienda alla procedura di amministrazione straordinaria, l'Istituto Bancario chiede la restituzione delle monete giacenti nel caveau. Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda tramite l'azione di rivendica del denaro, calcolando la quota proporzionale spettante sul totale rinvenuto, poiché le monete erano separate dal patrimonio dell'Azienda ma mescolate con quelle di altri clienti. L'Azienda ricorre in Cassazione, sostenendo che il denaro, essendo fungibile, non sia rivendicabile ma costituisca solo un credito ordinario. La Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando che l'azione di rivendica del denaro è pienamente ammissibile se il contratto esclude il trasferimento di proprietà e se le somme sono rimaste separate dal patrimonio del depositario insolvente.
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