Un autocarro di proprietà di un Comune, affidato a un'officina per riparazioni, viene da questa subappaltato a una seconda officina, dove viene distrutto da un incendio. La Cassazione conferma la responsabilità della seconda officina, chiarendo la portata dell'obbligo di custodia del subappaltatore. Quest'ultimo è tenuto a risarcire il danno perché non ha fornito la prova che l'incendio sia derivato da un evento imprevedibile e inevitabile (caso fortuito). La Corte ha inoltre stabilito che l'officina principale poteva agire legalmente contro la subappaltatrice in un giudizio separato, senza doverla necessariamente coinvolgere nel primo processo intentato dal Comune.
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