E’ punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270 sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. E’ punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270 sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.
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