Concordato in Appello: L’Impossibilità di Ridiscutere la Pena in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che permette a imputato e pubblico ministero di accordarsi sull’esito del giudizio di secondo grado. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili per l’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di tale accordo. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: una volta raggiunto l’accordo, non è possibile contestare in Cassazione l’entità della pena pattuita.
I fatti di causa
Nel caso in esame, un imputato, condannato in primo grado dal Tribunale di Civitavecchia per reati legati agli stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990), aveva proposto appello. In sede di secondo grado, la difesa aveva avanzato una richiesta di concordato in appello alla Corte d’Appello di Roma. La Corte accoglieva la richiesta e, di conseguenza, rideterminava la pena in due anni, due mesi e venti giorni di reclusione, oltre a una multa di 16.667,00 euro.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione all’entità della pena inflitta, seppur concordata.
La decisione sul concordato in appello della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa della natura e della finalità dell’istituto del concordato in appello. Secondo i giudici, l’accordo tra le parti sulla pena comporta una rinuncia implicita a contestare nel merito i punti che sono stati oggetto dell’accordo stesso. Di conseguenza, il ricorso in Cassazione è precluso per motivi che riguardano la quantificazione della pena concordata.
Le motivazioni della decisione
La Suprema Corte ha articolato la sua decisione sulla base di principi giuridici ormai consolidati, definendoli ‘ius receptum’ (diritto acquisito).
I limiti all’impugnazione del concordato in appello
I giudici hanno chiarito che il ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per un novero molto ristretto di motivi. Questi includono:
- Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
- Mancanza del consenso del Procuratore Generale sulla richiesta.
- Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo pattuito tra le parti.
Il motivo sollevato dal ricorrente, relativo alla presunta eccessività della pena, non rientra in nessuna di queste categorie. Pertanto, lamentare l’entità della pena dopo averla concordata costituisce un motivo non consentito dalla legge.
L’effetto preclusivo della rinuncia ai motivi
La Corte ha sottolineato come l’essenza del concordato in appello risieda nella rinuncia agli altri eventuali motivi di impugnazione. L’accordo ha un effetto dispositivo che non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli punti concordati, ma preclude anche l’intero svolgimento processuale successivo su quei punti. In pratica, accettando l’accordo, l’imputato rinuncia a qualsiasi futura doglianza sui motivi oggetto del patto, inclusa la valutazione sulla congruità della pena.
La Corte ha specificato che il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di concordato, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 c.p.p. (es. il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso), poiché l’effetto devolutivo dell’impugnazione è stato limitato dall’accordo stesso.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rafforza la natura pattizia e definitiva del concordato in appello. Chi sceglie questa via processuale deve essere consapevole che sta compiendo una scelta strategica che implica una rinuncia a far valere altre doglianze in un eventuale, successivo ricorso per cassazione. La possibilità di impugnare la sentenza è confinata a vizi procedurali o di volontà ben definiti, escludendo qualsiasi ripensamento sul merito della pena concordata. La decisione della Cassazione, dichiarando l’inammissibilità del ricorso, non solo ha confermato la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali, ma ha anche aggiunto una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende, a sottolineare la pretestuosità del ricorso.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per un numero limitato di motivi. Il ricorso è ammissibile se riguarda vizi nella formazione della volontà della parte, il mancato consenso del Procuratore Generale alla richiesta, o una decisione del giudice non conforme all’accordo raggiunto. Non è possibile impugnare la sentenza per motivi legati al merito della pena concordata.
Perché il ricorso che lamentava l’entità della pena è stato dichiarato inammissibile?
Perché la richiesta di concordato in appello, una volta accettata, implica la rinuncia da parte dell’imputato a tutti gli altri motivi di impugnazione. Contestare l’entità della pena concordata rientra tra i motivi a cui si è rinunciato, rendendo il ricorso inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte di Cassazione non esamina il merito del ricorso. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000,00 euro.