Ricorso 599-bis c.p.p.: Quando è Inammissibile l’Impugnazione in Cassazione?
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo sulla pena, quali sono i limiti per un’ulteriore impugnazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso ex art. 599-bis c.p.p., confermando un orientamento consolidato.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine da una condanna per tentata rapina aggravata. In sede di appello, la difesa e l’accusa raggiungevano un accordo sulla pena, che veniva ratificato dalla Corte territoriale con una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale.
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Le critiche si concentravano sia sull’affermazione della responsabilità penale sia sulla determinazione del trattamento sanzionatorio concordato.
I Motivi del Ricorso e l’Orientamento della Cassazione
La difesa ha tentato di rimettere in discussione elementi che, di fatto, erano stati superati dall’accordo processuale. L’impugnazione mirava a un riesame del merito della vicenda, contestando la correttezza della valutazione di colpevolezza e l’adeguatezza della pena pattuita.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, riaffermando un principio cardine in materia: il ricorso ex art. 599-bis c.p.p. non è uno strumento per riaprire la discussione sul merito della causa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito che il perimetro di ammissibilità del ricorso avverso una sentenza di ‘patteggiamento in appello’ è estremamente circoscritto. Citando un proprio precedente consolidato (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019), ha chiarito che l’impugnazione è possibile solo in casi tassativi, quali:
- Vizi nella formazione della volontà: Quando si dimostra che il consenso dell’imputato all’accordo non è stato libero e consapevole.
- Vizi del consenso del pubblico ministero: Relativi a irregolarità nel consenso prestato dalla pubblica accusa.
- Illegalità della pena: Qualora la sanzione concordata e applicata sia illegale, ovvero non prevista dalla legge, diversa nel genere da quella edittale o applicata al di fuori dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla norma incriminatrice.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è da considerarsi inammissibile. In particolare, non è possibile contestare:
- I motivi di merito a cui si è rinunciato con l’accordo.
- La mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.).
- La congruità della pena, se questa rientra nei limiti legali.
Nel caso di specie, le censure sollevate dal ricorrente riguardavano proprio l’accertamento della responsabilità e la quantificazione della pena, argomenti coperti dall’accordo e, pertanto, non più sindacabili in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: aderire a un concordato in appello comporta una rinuncia a far valere determinate censure. La successiva impugnazione in Cassazione non può essere utilizzata come un ‘terzo grado di merito mascherato’. La funzione del ricorso ex art. 599-bis c.p.p. è quella di garantire la correttezza procedurale dell’accordo e la legalità della pena, non di rimettere in discussione l’esito sostanziale del giudizio concordato tra le parti. La conseguenza di un ricorso proposto per motivi non consentiti è, come nel caso analizzato, la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un ‘concordato in appello’ (art. 599-bis c.p.p.)?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per motivi specifici e limitati previsti dalla legge, non per contestare questioni di merito come la valutazione della colpevolezza o la congruità della pena.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento in appello?
Il ricorso è ammissibile solo se si lamentano vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, oppure se la pena applicata è illegale (cioè non prevista dalla legge o al di fuori dei limiti edittali).
Cosa accade se si propone un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Se il ricorso è basato su motivi non ammissibili, come la contestazione nel merito della responsabilità o della pena concordata, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.