L’istituto del concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi sull’esito del giudizio di secondo grado. Tuttavia, quali sono le conseguenze di tale accordo sulla possibilità di un successivo ricorso in Cassazione? Con la recente ordinanza n. 35051/2024, la Suprema Corte ha ribadito i confini molto stretti di questa facoltà, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato che mirava a ottenere un proscioglimento nel merito.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna in primo grado di un individuo per i reati di rapina aggravata e tentata violenza privata. In sede di appello, la difesa e la pubblica accusa raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. La Corte d’Appello di Torino, recependo l’accordo, riformava parzialmente la sentenza: escludeva la recidiva, riconosceva un’attenuante e rideterminava la pena in due anni e sei mesi di reclusione e 500 euro di multa, eliminando anche le pene accessorie. Gli altri motivi di appello venivano dichiarati inammissibili e la sentenza di primo grado confermata nel resto.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale. In particolare, sosteneva che avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, con specifico riferimento al capo d’imputazione per tentata violenza privata.
Il Concordato in Appello e la Rinuncia ai Motivi di Ricorso
La Corte di Cassazione ha affrontato la questione richiamando i principi consolidati in materia di concordato in appello. L’adesione a questo rito speciale comporta una rinuncia implicita ai motivi di appello che non sono oggetto dell’accordo. Di conseguenza, il perimetro del successivo ricorso per cassazione è estremamente limitato.
La giurisprudenza, incluse le Sezioni Unite, ha chiarito che il ricorso è ammissibile solo per vizi specifici, quali:
- Difetti nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
- Mancanza del consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
- Una pronuncia del giudice difforme rispetto ai termini dell’accordo tra le parti.
- L’illegalità della sanzione inflitta, ad esempio perché non rientra nei limiti di legge o è di tipo diverso da quello previsto.
Al di fuori di queste ipotesi, le doglianze relative ai motivi rinunciati, come quelle che contestano la sussistenza del reato e la colpevolezza dell’imputato, sono inammissibili.
Le Motivazioni della Cassazione
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che il motivo di ricorso presentato dall’imputato non rientrava in nessuna delle categorie ammesse. La richiesta di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., è proprio una di quelle doglianze a cui si rinuncia implicitamente aderendo al concordato in appello. La ratio della norma è proprio quella di definire il processo in modo concordato, evitando ulteriori discussioni sul merito della vicenda.
L’unica eccezione a questa regola, come specificato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, riguarda il caso in cui il reato si sia estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza d’appello, circostanza non verificatasi nel caso in esame. Pertanto, lamentare che la Corte d’Appello non abbia prosciolto l’imputato è un motivo che esula completamente dai casi in cui è permesso il ricorso.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In aggiunta, ravvisando profili di colpa nella sua proposizione, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento consolida un principio fondamentale per chi valuta di accedere al concordato in appello. Se da un lato questo strumento offre il vantaggio di una rideterminazione favorevole e certa della pena, dall’altro comporta la definitiva rinuncia a contestare la propria colpevolezza. La scelta di percorrere questa strada processuale deve essere ponderata attentamente, poiché preclude quasi ogni possibilità di un successivo ricorso in Cassazione per motivi attinenti al merito, cristallizzando di fatto l’affermazione di responsabilità. La decisione della Suprema Corte serve come un chiaro monito: l’accordo sulla pena in appello chiude la porta a ripensamenti sulla questione della colpevolezza.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello per chiedere l’assoluzione?
No, di norma non è possibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’adesione all’accordo implica la rinuncia ai motivi di appello relativi al merito della colpevolezza. Un ricorso che chiede un proscioglimento perché ‘il fatto non sussiste’ o ‘non costituisce reato’ è inammissibile, salvo casi eccezionali come la prescrizione del reato maturata prima della sentenza d’appello.
Quali sono gli unici motivi per cui si può ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello?
Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici che non riguardano il merito della colpevolezza, come quelli relativi a vizi nella formazione della volontà di accordarsi, al consenso del pubblico ministero, a una decisione del giudice non conforme all’accordo, o all’illegalità della pena inflitta (ad esempio, se è superiore al massimo o di tipo diverso da quello previsto dalla legge).
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro una sentenza da concordato in appello?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se la Corte ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso (cioè se era palesemente infondato), può condannare il ricorrente a pagare una somma aggiuntiva in favore della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso esaminato.