Il prelievo fiscale sulle scommesse estere raccolte in Italia
L’imposta unica sulle scommesse si applica pienamente a chiunque gestisca giochi nel territorio nazionale, anche se privo di concessione statale. Un bookmaker con sede estera e il titolare di una ricevitoria affiliata hanno contestato un avviso di accertamento relativo all’annualità 2015. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiedeva il versamento del tributo evaso e l’applicazione delle relative sanzioni. I ricorrenti sostenevano che la sede maltese della società escludesse la potestà impositiva italiana. Essi lamentavano inoltre un ostacolo alla libera prestazione dei servizi europei e chiedevano di cancellare le sanzioni per presunta oscurità normativa.
La decisione della Cassazione sulla responsabilità congiunta
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso congiunto dell’operatore estero e del titolare del punto vendita. I giudici di legittimità hanno confermato la piena legittimità dell’avviso di accertamento. Entrambi i contribuenti rispondono in via solidale del debito d’imposta e delle sanzioni irrogate. Inoltre, la Corte ha sanzionato l’insistenza processuale dei ricorrenti. Avendo ignorato la proposta di definizione e i precedenti consolidati, la società e il ricevitore dovranno pagare le spese di lite, una somma per responsabilità processuale aggravata e una sanzione verso la cassa delle ammende.
I motivi giuridici dell’obbligo fiscale e l’assenza di discriminazioni
La disciplina normativa stabilisce che l’imposta sulle scommesse colpisce l’attività di raccolta svolta sul suolo italiano. Non rileva l’assenza di concessione né il luogo dove l’allibratore ha fissato la propria sede legale. La Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno già risolto ogni dubbio di compatibilità. Il gestore del locale fisico partecipa direttamente all’organizzazione del gioco. Egli accoglie i clienti, raccoglie il denaro, trasmette i dati e paga le vincite. Questa cooperazione realizza il presupposto del tributo insieme al bookmaker. La legge consente inoltre alle parti di regolare contrattualmente le proprie provvigioni per distribuire il peso economico del tributo. Di conseguenza, non esiste alcuna violazione della capacità contributiva. Cade pure l’ipotesi di discriminazione comunitaria, poiché le regole fiscali colpiscono nella stessa misura operatori nazionali ed esteri. Infine, per l’anno d’imposta 2015 non sussisteva alcuna incertezza normativa idonea a cancellare le sanzioni.
Le ricadute per i gestori di ricevitorie e gli allibratori privi di concessione
Questa pronuncia chiarisce i rischi economici per chi gestisce locali collegati a marchi privi di concessione italiana. Chi raccoglie scommesse sul territorio non può considerarsi un semplice passacarte esente da obblighi tributari. Il Fisco può pretendere l’intero debito indistintamente dall’allibratore o dal titolare del centro scommesse. Chi gestisce il punto vendita deve verificare gli accordi contrattuali e le clausole di manleva per non rimanere schiacciato dal debito fiscale. Inoltre, promuovere ricorsi reiterando argomenti già smentiti dai giudici supremi espone al pagamento di sanzioni processuali severe.
Il gestore della ricevitoria può rifiutarsi di pagare l’imposta se il bookmaker si trova all’estero?
No, la legge italiana prevede la responsabilità solidale del titolare del punto vendita insieme all’operatore estero, consentendo al Fisco di pretendere l’intero tributo dal centro fisico locale.
L’assenza di una concessione statale esenta dal pagamento delle imposte sui giochi?
No, il presupposto impositivo scatta per il semplice fatto materiale di raccogliere e gestire scommesse sul territorio nazionale, a prescindere dal possesso di una valida concessione.
Si possono annullare le sanzioni tributarie sostenendo che la legge era poco chiara?
Per le annualità successive al 2010 la normativa è considerata chiara e consolidata dalle sentenze costituzionali ed europee, escludendo l’esimente dell’incertezza obiettiva.