Il Titolare del Centro Scommesse, che gestiva la raccolta di giocate per conto di un Bookmaker Estero privo di concessione statale in Italia, ha impugnato gli avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione Finanziaria richiedeva il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per gli anni dal 2015 al 2017. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'imposta unica sulle scommesse è dovuta in solido sia dal bookmaker estero sia dall'intermediario nazionale che gestisce concretamente la raccolta sul territorio. I giudici hanno chiarito che tale tassazione non viola il diritto dell'Unione Europea né i principi costituzionali di capacità contributiva, poiché l'intermediario può regolare contrattualmente le proprie commissioni per trasferire l'onere economico sul bookmaker. Inoltre, è stata esclusa l'esimente per incertezza normativa, essendo la legge ormai chiara dal 2011.
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