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Codice Civile
Codice Penale

Contenuto essenziale dell’altrui diritto di servitù

La norma vieta al proprietario del fondo servente di realizzare tutte quelle opere che si riflettono alterandole, sul contenuto essenziale dell’altrui diritto di servitù.

Pubblicato il 19 June 2021 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, Sezione II Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1336/2021 pubblicata il 10/06/2021

nella causa civile iscritta al n. del R.G.A.C. dell’anno 2016 vertente

TRA

XXX, con il patrocinio dell’avv.;

ATTORE

E

YYY, con il patrocinio dell’avv.;

CONVENUTO

Oggetto: Servitù

Conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente notificata XXX, premesso di essere comproprietaria unitamente a *** dell’immobile ubicato in contrada in agro del comune di, riportato in catasto al foglio n. Particella n. Sub., unita con la particella n., e proprietaria esclusiva del fabbricato in corso di costruzione, riportato in catasto al foglio n. particella n. Sub., nonchè del quoziente di terreno identificato dalle particelle n. e n., ad essa pervenuti giusta denuncia di successione testamentaria in morte di *** in favore dei quali, con atto di donazione e divisione a rogito Notaio del rep. n., è stata costituita servitù di passaggio, pedonale e carrabile, a carico della corte di pertinenza del fabbricato adiacente di proprietà del convenuto, ha denunciato l’esecuzione da parte di YYY di alcuni lavori di “sistemazione della corte di sua proprietà” consistiti nell’ “innalzamento del livello della spalletta in cemento della cunetta posta a margine della via comunale” con cui confina detto cortile nonché la “realizzazione di una tettoia sulle aperture esterne del muro perimetrale del fabbricato stesso che prospetta sulla corte di pertinenza” che rendono difficoltoso, se non impossibile, l’accesso di autovetture ed altri mezzi meccanici all’interno del cortile e indi alle sue proprietà.

Ha chiesto, quindi, Tribunale, previo accertamento dell’impedimento al libero esercizio della servitù di passaggio, di ordinare al convenuto “di rimettere in pristino lo stato dei luoghi mediante la totale rimozione del bordo laterale della cunetta posta a margine della strada comunale “” nella parte in cui ricade all’interno della corte di pertinenza del fabbricato di sua proprietà nonché mediante la rimozione della tettoia realizzata a copertura delle aperture poste al piano terra del muro perimetrale del predetto fabbricato, lungo il tratto che prospetta sulla corte di sua pertinenza”, ovvero di emettere, in subordine, ogni diverso provvedimenti ritenuto di giustizia nei confronti di YYY a fine di garantire il libero, agevole e sicuro esercizio di fatto della servitù di cui ella è titolare.

Costituitosi in giudizio YYY, non contestando l’esistenza della dedotta servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla propria corte di pertinenza in favore della parte attrice, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all’innalzamento della spalletta di cemento lungo la strada comunale sull’assunto che le modifiche eventualmente effettuate allo stato dei luoghi sarebbero da ascriversi al comune di che aveva, anni addietro, eseguito lavori di sistemazione della cunetta; e ritenendo, quanto alla tettoia, che essa, regolarmente eseguita dopo la presentazione di D.I.A., “non insiste sulla porzione aerea del terreno oggetto di servitù, sporgendo di circa un metro dal muro perimetrale del fabbricato, e non supera, nemmeno in linea d’aria, l’aiuola di proprietà” sua.

Il convenuto ha inoltre evidenziato che la tettoia consente comunque “il passaggio non solo pedonale ma anche attraverso vetture ed automobili”, rilevando in ogni caso che il passaggio de quo agitur “nel corso degli anni non è stato mai utilizzato da automezzi né da autovetture” avendo XXX altro e più comodo accesso alle sue proprietà “da altra entrata posta a pochi metri della stessa strada” comunale.

Nell’evidenziare la risalenza della realizzazione della tettoia, avvenuta nel 2010, senza che per sei anni l’attrice nulla osservasse, il convenuto ha chiesto quindi il rigetto nel merito della domanda.

Respinte le richieste di prova orale formulate dalle parti e quella di CTU sullo stato dei luoghi avanzata dall’attrice per la loro ininfluenza ai fini della decisione alla luce del materiale documentale agli atti, all’udienza del 22.10.2018, sentite le parti personalmente ex art.117 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c. Il procedimento è stato poi rimesso sul ruolo per l’espletamento della prova testimoniale richiesta. Espletata la prova orale e rigettata la richiesta di CTU avanzata dalla difesa di parte attrice, la causa è stata nuovamente introitata in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. instati dalle parti.

La domanda è fondata.

Dal materiale fotografico estratto dalla piattaforma Google Map da XXX emerge che effettivamente il convenuto, nel maggio 2009 (questa è la data indicata nei due fotogrammi), quando erano in corso i lavori di posa in opera di tubature all’interno della cunetta comunale, aveva già provveduto alla sistemazione del cortile antistante il suo fabbricato.

Le due foto mostrano chiaramente il piazzale asfaltato ed il rialzo a ridosso della strada comunale mentre i lavori di interramento appaiono all’evidenza ancora in corso.

La circostanza ha trovato, del resto, conferma nella prova orale espletata.

Il teste ***, titolare della ditta che ha avuto incarico dal comune di installare le tubazioni all’interno della cunetta, ha ricordato con esattezza che quando aveva eseguito i lavori commissionati dall’ente “il dosso era già esistente” e che esso non era “stato modificato dai” lavori di interramento eseguiti.

Ha spiegato, in particolare, il *** che, interrata la tubatura, gli operai l’avevano ricoperta con cemento al livello della strada, non toccando “in alcun modo il dosso”.

Anche il teste ***, cugino dell’attrice, ha ricordato che prima che YYY facesse i lavori di sistemazione del cortile antistante la sua proprietà il dosso non esisteva tant’è che egli stesso passava con la sua macchina davanti al cortile del convenuto per andare presso la proprietà di XXX, ed ha dichiarato altresì che la realizzazione del dosso era antecedente all’esecuzione dei lavori eseguiti dal Comune per la sistemazione della cunetta.

Ebbene, alla luce della prova orale e documentale acquisita in giudizio deve concludersi che il dosso ha di fatto reso inaccessibile alle vetture l’ingresso alla proprietà di XXX dalla strada comunale e che la sua realizzazione è da ascriversi al convenuto, che lo ha messo in opera in epoca precedente all’intervento manutentivo della sede stradale operato dal Comune.

La tettoia risale invece pacificamente all’anno successivo.

Il convenuto ha infatti versato in atti la D.I.A. depositata in comune il 28.09.2010.

Dalle foto allegate alla relazione tecnica di accompagnamento alla DI.A. risulta inoltre che la sporgenza prevista dal corpo di fabbrica – metri 1,00 – copre, e non va oltre, l’area soprastante l’aiuola di proprietà del convenuto, già esistente.

La circostanza è stata confermata dalla deposizione del teste ***, geometra che ha curato, per conto di YYY, le pratiche relative alla DIA presentata in Comune per la realizzazione della tettoia.

Ha dichiarato il *** (ma la circostanza non è in contestazione) che la tettoia è conforme al vigente strumento urbanistico, atteso che, secondo il regolamento edilizio comunale, le tettoie infisse al muro senza pilastri di sostegno – tale è quella odierna – fino ad una sporgenza di metri 1.50 possono essere realizzate liberamente.

Il teste *** – tecnico di fiducia dell’attrice – ha a sua volta confermato la regolarità urbanistica della tettoia, spiegando che la relativa sporgenza, mentre consente il passaggio delle autovetture, impedisce il transito di mezzi più alti tipo camion che invece prima passavano davanti casa del convenuto.

Ha comunque precisato lo stesso teste che tali mezzi possono entrare nella proprietà di XXX dall’altro accesso posto nella parte posteriore del terreno di sua proprietà.

Ebbene, alla luce delle prove raccolte deve ritenersi la fondatezza della domanda attrice.

Pacifica, infatti, l’esistenza della servitù pedonale e con automezzi costituita con atto di donazione – ove si stabilisce che “Il condividente *** per raggiungere la sua quota di fabbricato, ha diritto di attraversare la corte davanti e retrostante la quota di fabbricato assegnata a ***, sia pedonale che con mezzi ed automezzi” – si rileva che le opere realizzate dal convenuto hanno comportato una apprezzabile riduzione dell’utilitas del fondo dell’attrice a cui, con la servitù in discorso, era stato garantito un comodo ed immediato accesso alla pubblica via così da garantire al fondo la più ampia utilità possibile, da tutti i lati.

Risulta, pertanto, irrilevante la circostanza, pure emersa e pacifica, che il fondo dell’attrice goda di un altro ingresso attesa la precisa volontà del dante causa di garantire al fondo stesso un duplice accesso, di cui uno – quello per cui oggi è causa – direttamente sulla strada comunale.

Le opere realizzate da YYY hanno indubitabilmente ridotto l’utilitas del fondo attoreo, come concepita dal dante causa, in violazione del disposto di cui all’art. 1067, comma 2 c.c. La norma – che testualmente, recita: “Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo”- vieta infatti al proprietario del fondo servente di realizzare tutte quelle opere che si riflettono alterandole, sul contenuto essenziale dell’altrui diritto di servitù, come determinato dal titolo, sì da incidere sull’andatura e sull’estensione dell’ utilitas oggetto di quello stesso diritto (cfr. Cass. civ., 10990/1998).

Essa non tutela quindi l’utilitas che di fatto il proprietario del fondo dominante ritenga di trarre dalla servitù ma quella assicurata nel suo contenuto essenziale dal titolo.

Ciò che è avvenuto nel caso di specie, atteso che la realizzazione del cordolo a ridosso della strada comunale ha del tutto inibito l’accesso con automezzi al fondo dell’attrice, di fatto azzerando la costituita servitù di passaggio con automezzi e che la tettoia, per la sua estensione, non consente a sua volta il passaggio ai mezzi più grandi, come camion, che invece prima della sua realizzazione passavano davanti casa del convenuto.

Va dunque ordinato a YYY di ripristinare lo status quo ante mediante eliminazione, a proprie spese, del cordolo posto a margine della strada comunale “” e rimozione della tettoia ovvero sua sostituzione con altra tettoia di dimensioni più ridotte e comunque tali da consentire il passaggio anche con mezzi pesanti, tipo camion.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando lo scaglione di valore indicato dall’attrice (euro 6.597,50) alla tariffa minima in ragione dell’ordinarietà delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:

– accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l’effetto, ordina a YYY di eliminare, a sue spese, il cordolo posto a margine della strada comunale “” nonché di rimuovere la tettoia infissa davanti alla sua abitazione ovvero sostituirla con altra di dimensioni più ridotte e comunque tali da consentire il passaggio anche con mezzi pesanti, tipo camion.

– condanna il convenuto al pagamento delle spese legali sostenute da parte attrice che liquida in euro 2.738,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IAV come per legge.

Cosenza, 10 giugno 2021

IL GIUDICE

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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