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Decreto di esproprio, notifica della stima peritale

Perentorietà del termine per l’opposizione alla stima, decorso del termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o della stima peritale.

Pubblicato il 25 March 2021 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA

composta dai seguenti magistrati: ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 427/2021 pubblicata il 19/03/2021

nella causa civile iscritta al N. del Ruolo generale dell’anno 2016, promossa da:

XXX, rappresentato e difeso dagli Avv. ti giusta mandato in calce a comparsa di costituzione con nuovo difensore del 6.12.2017, el. dom. presso lo studio del primo in;

– ricorrente –

CONTRO

SPA YYY, in persona del responsabile della Direzione legale avv., procuratrice per atto notar, elettivamente domiciliata in presso la sede del proprio compartimento per l’Abruzzo, rappresentata e difesa dall’avv. per mandato in calce alla comparsa di costituzione; – convenuta –

OGGETTO: determinazione delle indennità di espropriazione ex artt. 29 d.lgs. 150/2011 e 54 d.p.r. 327/2001.

CONCLUSIONI Per il ricorrente:

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:

1) In accoglimento del ricorso, verificata l’effettiva consistenza delle aree occupate ed espropriate, determinare il valore dell’indennità di occupazione e di espropriazione, nonchè di tutte le ulteriori e conseguenti indennità, compresa l’indennità per manufatti e soprassuoli, l’indennità aggiuntiva per imprenditore agricolo ex art. 40, comma 4, del D.P.R. 327/2001, l’indennità ex art. 44 D.P.R. 327/2001, derivante dalla diminuzione di valore della proprietà residua a causa dell’esproprio e tutte le indennità comunque previste dalla normativa vigente;

2) Condannare l’Ente Espropriante YYY Spa al pagamento, in favore del Ricorrente, delle indennità come sopra determinate con gli interessi come per legge, dalla data del dovuto fino al soddisfo, disponendo altresì lo svincolo, a favore del ricorrente, delle somme depositate per i titoli detti presso il M.E.F.

3) Condannare YYY Spa, alla refusione delle spese e compensi professionali di lite.”

Per la convenuta:

 “si chiede, previa decurtazione delle somme derivanti dagli errori contenuti nella consulenza tecnica, il rigetto di tutte le domande proposte nei confronti di YYY S.p.A. in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari.”

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 28.7.2016 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere proprietario di terreni siti in ed individuati in catasto al foglio, p.lle, esponeva che: dei suddetti terreni era stata disposta dalla spa YYY l’occupazione d’urgenza con decreto n. 4562 del 16.2.2011; con successivi provvedimenti del 25.3.2011, 27.3.2013 e 17.9.2013 l’YYY aveva comunicato la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione , con aggiunta di indennità per “oneri vari/soprassuoli”, relative alle suddette particelle ed assommanti ad € 108.492,56.

 Da ultimo l’YYY, documentava il ricorrente, emetteva in data 14.5.2015 il decreto di esproprio riguardante tutte le particelle e gli notificava l’atto in data 16.11.2015 (con le conseguenze di cui si dirà).

Il ricorrente assumeva che l’ indennità di esproprio , corrispondente ad un valore unitario oscillante tra € 1/mq. e 3,85/mq, era largamente inferiore all’effettivo valore di mercato dei terreni e che, soprattutto, non si era tenuto conto della sua condizione di imprenditore agricolo e del reale deprezzamento subito dai terreni residuati all’esito dell’esproprio, sicchè chiedeva la determinazione giudiziale (e la condanna dell’YYY al relativo pagamento ovvero al deposito, con la maggiorazione di interessi legali ) delle indennità di esproprio e di occupazione per come effettivamente spettanti, in una con la maggiorazione delle indennità di cui ex art. 40/4 , nonché l’indennità aggiuntiva di cui all’art. 44 DPR 327/2011.

La spa YYY, nel costituirsi, sosteneva la correttezza della stima delle indennità , operata a suo dire attraverso ricerche di mercato immobiliare nella medesima zona tramite accertamenti dei valori di riferimento per terreni con caratteristiche simili rilevate nello stesso segmento di mercato e chiedeva il rigetto del ricorso.

La causa è stata istruita con espletamento di CTU finalizzata alla quantificazione delle indennità secondo i criteri specificati nell’ordinanza ammissiva ed è stata trattenuta in decisione all’udienza del 13.1.2021 sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini in epigrafe riportati.

Va premesso che l’azione esercitata nella specie deve essere qualificata come azione di determinazione giudiziale delle indennità dovute per l’espropriazione ai sensi degli artt. 54 d.p.r. 327/2001 e 29 d.lgs. 150/2011.

Ciò posto, secondo questa Corte, il provvedimento decisorio deve avere forma, oltre che natura, di sentenza, tenuto conto che tale forma assumono ex art. 702-quater c.p.c. i provvedimenti decisori della Corte d’appello – qui competente in unico grado – anche nei procedimenti regolati dall’art. 702-bis e ss. c.p.c. e che è principio consolidato quello per cui davanti al giudice adito si osservano le forme proprie dei procedimenti davanti a lui, se non è altrimenti stabilito (Cass. 365/2003).

La domanda proposta dal ricorrente è, anzitutto, procedibile, dovendo constatarsi che il decreto di espropriazione – la cui emissione è condizione dell’azione qui proposta, come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 11261/2016) – è stato emesso in data 14.5.2015 e notificato all’ espropriato il 16.11.2015; esso è stato prodotto in copia dal ricorrente sub documento 10 del fascicolo di parte.

Il decreto di esproprio è stato anche emesso prima della scadenza del termine quinquennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità contenuta nel ricordato decreto di occupazione d’urgenza, prorogato di un biennio, ai sensi dell’art. 13 comma 5 d.p.r. 327/2001.

La notificazione del decreto di esproprio ha sortito la produzione dell’effetto traslativo della proprietà alla mano pubblica alla data della pronuncia del decreto stesso e la sua notificazione, però, ha fatto decorrere il termine di decadenza , trascorso all’atto di introdurre il giudizio, dato che la notifica è avvenuta il 16.11.2015 e il ricorso è stato depositato il 30.5.2016.

Ed invero, ai fini della tempestività ed ammissibilità della domanda di determinazione giudiziale delle indennità, l’art. 29, comma 3, d.lgs. 150/2011 prevede che l’opposizione alla stima va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima definitiva, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio, il che in concreto non è avvenuto.

La giurisprudenza di legittimità – condivisa da questo Collegio – riconosce il potere di agire anche per la determinazione giudiziale dell’indennità fino alla scadenza del suddetto termine perentorio (Cass. 4880/2011; 21731/2016), che decorre dalla notificazione del decreto di esproprio e che nel caso in esame era spirato già il 15.12.2015.

Ed invero (Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 26248 Anno 2017):

“l’art. 54 disciplina il giudizio d’opposizione alla stima e l’azione di determinazione dell’indennità, disponendo al primo comma che “decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall’articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità…” L’art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011 (qui applicabile ratione temporis, per essere il procedimento giudiziario instaurato dopo l’entrata in vigore della legge) prevede che “L’opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio”, con disposizione esattamente riprodotta dal pregresso comma due dell’art. 54. Questa Corte (Cass. n. 4880 del 2011, ripresa da Cass. n. 21731 del 2016) ha già condivisibilmente chiarito che mentre il termine ex art. 54, 1° comma, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima, di cui all’art. 27, co 2, del d.P.R. 327 è solo dilatorio, imponendo a tutti di agire per la determinazione giudiziale dell’indennità, almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, il potere di agire fino al termine perentorio di cui all’art. 29, co 3, del d. Lgs. n. 150 del 2011 (in precedenza art. 54, comma 2) decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima se successiva all’atto ablatorio; precisando che tale secondo termine sostanzialmente riproduce quello di cui all’art. 19 legge 865 del 1971, e rientra quindi tra quelli perentori di cui all’art. 152 c.p.c. .”

Ancora, da ultimo (Cassazione Civile Ord. Sez. 1 Num. 5340 Anno 2021):

“Il sistema previsto dall’art. 54, comma 2, del dPR n. 327 del 2001 (cfr. art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011), applicabile ratione temporis, ha stabilito la perentorietà del termine per l’opposizione alla stima (a pena di decadenza) solo in presenza dell’infruttuoso decorso del termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio.”

Quanto alla rilevabilità della decadenza in parola, mai eccepita dall’YYY, si ha che ( cfr. Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 14186 Anno 2016): “il decorso del termine di decadenza per l’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione deve essere rilevato anche di ufficio dal giudice, a prescindere da ogni eccezione dell’ente pubblico espropriante, sul quale grava l’indennità e che non può rinunciare alla decadenza, in considerazione degli interessi pubblici che presiedono all’erogazione delle spese gravanti sui pubblici bilanci (mentre il diritto del privato all’indennità è disponibile. Cfr. Cass. n. 14893 del 2000; n. 11480 del 2008).”

Ne deriva la palese inammissibilità del ricorso.

Spese secondo soccombenza, tenuto conto del valore della causa (corrispondente a quanto offerto), delle attività processuali svolte, nonchè del non rilevante contributo offerto dalla resistente alla soluzione, il che consiglia il dimezzamento dei compensi, come sotto liquidati.

A carico del ricorrente devono essere altresì poste in via definitiva, per l’intero, le spese di CTU liquidate in corso di causa.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L’Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:

1) dichiara inammissibile il ricorso;

2) condanna il ricorrente a rifondere ad YYY spa le spese del giudizio, che liquida in € 6817,50, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge ;

3) pone a definitivo carico di parte ricorrente le spese di CTU liquidate in corso di causa.

Così deciso nella camera di consiglio tenuta mediante videoconferenza il 18.3.2021.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

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