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Codice Penale

Reddito incompatibile, prestazione sociale

Il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito.

Pubblicato il 28 June 2020 in Diritto Previdenziale, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Dott.ssa, in funzione di Giudice del lavoro, in data odierna previo invito alle parti a depositare fino a 10 giorni prima dell’udienza note di trattazione scritta, nonché fino a 3 giorni prima dell’udienza eventuali repliche, decide la causa pronunciando con motivazione contestuale, ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 83 comma 7 lettera h) D.L. n. 23/2020 e succ. mod.. la seguente

Sentenza n. 619/2020 pubblicata il 18/06/2020

nella causa iscritta al n. /2019 R.G. controversie lavoro promossa da

XXX, rappresentato e difeso dall’avv. per mandato a margine del ricorso,

– ricorrente – contro

INPS , rappresentato e difeso dall’avv. per mandato a margine della memoria di costituzione,

– resistente –

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato la ricorrente in epigrafe chiedeva annullarsi l’indebito contestato con provvedimenti del 4.10.2018 e 11.2.2018 quali somme effettivamente dovute a titolo di assegno sociale con condanna dell’INPS al pagamento in suo favore della somma di € 7.628,55 a titolo di ratei per il periodo dal 1.11.2016 al 28.2.2018.

Si costituiva l’INPS deducendo l’infondatezza del ricorso. La domanda appare meritevole di parziale accoglimento.

Occorre premettere che con provvedimento del 4 ottobre 2016 l’Inps ha comunicato alla ricorrente di aver ricalcolato, a decorrere dal gennaio 2012, l’assegno sociale e la relativa maggiorazione e di aver accertato l’indebita erogazione, nel periodo dal marzo 2012 all’ ottobre 2016, di euro 26.106,62, somma quantificata con successiva lettera del 1 febbraio 2018 in euro 24.508,5. In pari data, con la stessa comunicazione, veniva ripristinato l’assegno sociale a decorrere dal 1 marzo 2012 ma la ricorrente lamenta che per il periodo dal 1 novembre 2016 al 28 febbraio 2018 nulla riceveva a titolo di ratei complessivamente ammontanti ad euro 7.628,55.

La ricorrente chiede quindi la condanna dell’Inps al pagamento della suddetta somma di euro 7.628,55 per il periodo dal 1 novembre 2016 al 28 febbraio 2018 e chiede altresì dichiararsi illegittimo l’indebito contestato con provvedimenti del 4 ottobre 2018 e del 11 febbraio 2018, con rideterminazione degli ratei spettanti a titolo di assegno sociale per gli anni dal 2012 in poi.

Come è noto, l’ art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha sostituito l’istituto della pensione sociale previsto dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26 (come modificato dal D.L. 2 marzo 1974, n. 30, conv. dalla L. 16 aprile 1974, n. 114) con l’assegno sociale. Detto art. 3 prevede, per quanto qui rileva, che “con effetto dall’1.01.96, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l’assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell’eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell’assegno sociale. Il reddito è costituto dall’ammontare dei redditi coniugali , conseguibili nell’anno solare di riferimento. … Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile” (comma 6).

Nel caso di specie l’INPS fonda l’insussistenza dei presupposti legali per il riconoscimento dell’assegno sociale sulla rinuncia all’assegno di mantenimento in astratto spettante a seguito della separazione dal coniuge. Nel caso di specie in particolare la ricorrente non si è opposta alla revoca dell’assegno di mantenimento (pari a € 200,00 mensili) richiesta dall’ex coniuge, titolare di un reddito da pensione di € 1.673,00.

Sul punto si ricorda che per una parte della giurisprudenza di merito la dichiarazione di autosufficienza economica resa in sede di separazione non assume alcun rilievo ai fini che qui interessano, in quanto esplica i suoi effetti all’interno e ai meri fini della procedura in cui è stata resa, nel cui ambito ha lo scopo di suggellare la reciproca rinuncia di ciascun coniuge al mantenimento da parte dell’altro e il cui significato non può essere esteso fino a considerarla prova dell’insussistenza dei requisiti di accesso a forme di sussidio e sostegno al reddito. Altra giurisprudenza valorizza quanto anche recentemente statuito dalla S.C. (si veda Cass. 13577/2013) secondo cui l’assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico, al cui accertamento concorre “un’indagine sul complesso delle entrate patrimoniali consentita dalla norma di legge la quale prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di qualsiasi natura”.

Questo giudicante ritiene che non si possa disconoscere qualsiasi rilievo, anche ai fini che qui interessano, proprio nell’ottica di una valutazione globale dello stato di bisogno del richiedente l’assegno sociale, alla dichiarazione resa in sede di separazione ma che la stessa vada calata nella concretezza del caso specifico, sulla base degli elementi in fatto allegati e provati in giudizio. In questa ottica ritiene questo giudicante di particolare rilievo quanto espresso dalla S.C. in un caso in cui all’ex coniuge era stato riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento ma di fatto, per incapienza dell’altro coniuge, alla mera titolarità non aveva fatto seguito la effettiva percezione. La Corte, nel respingere la tesi dell’INPS secondo cui occorre tener conto anche della titolarità del diritto al mantenimento, ha affermato che “”il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l’interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all’assegno sociale” (cfr. Cass. 18.3.2010 n. 6570). Del resto, come ha sottolineato la Corte, ciò è conforme alla stessa funzione “assistenziale” dell’assegno in parola che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarità di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione.

Proprio partendo da tali considerazioni appare condivisibile quanto affermato da una parte della giurisprudenza di merito (si veda Tribunale Alessandria, sez. lav., 31/05/2017 n. 245) che ha sottolineato che si impone in ogni caso una valutazione delle circostanze del caso concreto, proprio nell’ottica di quella indagine complessiva delle entrate patrimoniali consentita dalla norma di legge, come ha ribadito la S.C. (si veda giurisprudenza già richiamata, Cass. 13577/2013), per cui non puo’ disconoscersi rilievo al fatto che la parte nel rendere la suddetta dichiarazione di autosufficienza economica si collochi volontariamente in uno stato di bisogno rinunciando a fonti di reddito la cui percezione pero’ sia altamente probabile, sia esattamente determinabile nell’ammontare e di una certa consistenza economica. Solo in queste ipotesi, correttamente, è giustificato assimilare tale rinuncia ad un cespite altamente probabile e di ammontare sufficiente a scongiurare lo stato di indigenza, in base al canone della effettività del reddito cui rinviava la S.C.

Ebbene, nel caso di specie l’INPS ha allegato e provato che l’ex coniuge era titolare, all’epoca, di una pensione mensile di € 1.700,00 circa per cui, a fronte della deduzione di parte ricorrente di aver rinunciato all’assegno di mantenimento per le precarie condizioni di salute del ***, è stato chiesto alla ricorrente di produrre copia degli allegati (doc. 1) del ricorso per la modifica delle condizioni di separazione di cui all’allegato 2 del ricorso introduttivo del presente giudizio, relativi alle condizioni di salute dell’ex coniuge, in quanto sul punto nulla afferma di specifico in ricorso, per cui neppure è dato sapere in che termini tali condizioni di salute possano aver reso insufficiente la pensione dell’ex coniuge tanto da dover indurre la ricorrente a rinunciare al proprio assegno di mantenimento. Nulla è stato prodotto e anche in note di discussione la parte si limita ad evidenziare l’irripetibilità del presunto indebito.

Da un lato quindi deve ritenersi infondata la domanda di ricostituzione reddituale presentata il 5 ottobre 2018 volta ad ottenere l’adeguamento dell’assegno sociale agli importi annualmente previsti per gli impossidenti di redditi superiori ad euro 5582,33, a decorrere dall’anno 2012, in quanto appare legittimo il provvedimento dell’Inps di rigetto fondato proprio sulla volontaria rinuncia della ricorrente all’assegno di mantenimento di euro 200 mensili da parte dell’ex coniuge.

Dall’altro occorre valutare la legittimità dei due provvedimenti di restituzione di indebito del 4 ottobre 2016 e febbraio 2018 con il quale l’ente accertava un indebito per il periodo dal marzo 2012 all’ottobre 2016.

In relazione a tali provvedimenti restitutori , in tema di disciplina dell’indebito assistenziale riconnesso a carenza del c.d. requisito reddituale.

Particolarmente chiarificatore al riguardo quanto recentemente espresso dalla S.C. (si veda Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, n.28771) che appare opportuno ripercorrere nei tratti essenziali della motivazione della sentenza: è noto che il regime dell’indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell’art. 2033 c.c., in ragione dell’ “affidamento dei pensionati nell’irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell’art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l’erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).

Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui “non sussiste un’esigenza costituzionale che imponga per l’indebito previdenziale e per quello assistenziale un’identica disciplina, atteso che (…) rientra (…) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell’una o dell’altra prestazione” (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).

4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (…) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull’indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l’indebito assistenziale all’art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).

4.2 Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l’indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell’indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell’assistibile in istituto di cura a carico dell’erario) o in caso di dolo comprovato dell’accipiens.

4.3 Regole specifiche ricorrono per l’indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37,comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell’esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all’indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.

L’I.N.P.S. in realtà sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003, e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”. Sicchè, secondo l’ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all’entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all’art. 2033 c.c..

Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l’esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell’accertamento da parte dell’ente dell’indebito: art. 3, comma 9, cit.; D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, cit.) e per l’introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale.

Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste.

Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l’effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall’applicazione della citata disciplina generale dell’indebito assistenziale.

5. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall’insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l’indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all’erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l’ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali; ciò a meno che risulti provato che l’accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l’incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l’affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell’indebito…”.

Ebbene, non appare nel caso di specie rintracciabile alcuna situazione di dolo del percettore, in quanto la ricorrente ha correttamente comunicato i propri redditi, per cui non ricorre quella ipotesi esemplificativa parificata dalla suddetta giurisprudenza al dolo, ossia uno scarto così considerevole tra reddito percepito e limite reddituale da escludere la buona fede del percettore della prestazione.

Posto allora che il provvedimento di accertamento di indebito interveniva solo il 4.10.2016 ed aveva ad oggetto la ripetizione delle somme percepite per il periodo antecedente, dal 2012, deve essere dichiarata la irripetibilità delle suddette somme per i principi appena evidenziati.

Deve quindi escludersi l’applicabilità, invocata dall’INPS, in ipotesi di percezione dell’indebito per superamento dei limiti reddituali in buona fede, della norma generale dell’art. 2033 c.c..

La domanda appare pertanto solo parzialmente meritevole di accoglimento.

L’esito del giudizio induce alla compensazione integrale delle spese di lite. P.Q.M.

Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,

rigetta la domanda di ricostituzione reddituale di cui alla domanda amministrativa del 5 ottobre 2018; accerta l’illegittimità della pretesa restitutoria dell’INPS per il periodo antecedente alla comunicazione del primo provvedimento restitutorio del 4.10.2016; spese compensate.

Così deciso in Velletri, 19.6.2020

Il Giudice

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