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Assegno di mantenimento, prescrizione

EPIGRAFE Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma QUARTA SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 1424/2019 pubblicata il 21/01/2019 (a seguito di trattazione scritta) nella causa civile di primo […]

Pubblicato il 22 January 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma QUARTA SEZIONE

nella composizione monocratica della dott.ssa

ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1424/2019 pubblicata il 21/01/2019

(a seguito di trattazione scritta)

nella causa civile di primo grado iscritta al numero -2015 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell’udienza del 5.7.18 , pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti Parti

(1) XXX (opponente)

con generalità, residenza, codice fiscale, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in, presso lo studio dell’avv., da cui è rappresentata e difesa, con l’avv., giusta delega in atti.

(2) YYY (opposto)

con generalità, residenza, codice fiscale, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in , presso lo studio dell’avv., con l’avv. da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti.

Oggetto

Opposizione a precetto (art. 615, l’ comma c.p.c.)

Conclusioni

Come da verbale di udienza del 5.7.18 da intendersi interamente riportato e trascritto.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione spedito il 30.11.15 XXX proponeva opposizione avverso l’atto di precetto a lui notificato il 9.11.15 sulla scorta del decreto di omologazione delle condizioni di separazione emesso dal Tribunale di Tivoli il 23.4.04, eccependo la prescrizione dei crediti maturati fra il 2.4.04 ed il 1.6.07; l’inesistenza del credito per maggiorazione ISTAT e per modifica delle condizioni di separazione statuita dal Tribunale di Tivoli il; la genericità del credito precettato.

Si costituiva YYY che eccepiva preliminarmente l’incompetenza per territorio del giudice adito e, nel merito, chiedeva il rigetto dell’opposizione con vittoria di spese.

La causa veniva istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all’udienza del 5.7.18 con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

******************************************************

Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse da XXX come opposizioni preventive all’esecuzione vertendo esse sull’accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di YYY in suo danno.

Deve poi dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Roma, avendo parte opposta eletto domicilio presso lo studio dei propri procuratori sito in Roma, via Catanzaro, n. 3, in applicazione dell’art. 480 c.p.c., comma III.

Passando all’esame del merito, va detto che l’eccezione di prescrizione è fondata e, pertanto, l’opposizione merita accoglimento.

In linea generale, infatti, occorre ricordare che, in tema di separazione e di divorzio, il diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento per il coniuge, così come il diritto agli assegni di mantenimento per i figli, in quanto aventi ad oggetto prestazioni autonome, distinte e periodiche, non si prescrivono a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di divorzio, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all’adempimento.

In proposito va precisato che detti assegni si ricollegano ad obbligazioni di durata e non ad obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi, e che il principio su detto trova fondamento nelle differenze ontologiche esistenti fra i due tipi di obbligazioni, con le relative conseguenze in tema di prescrizione.

Le obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi sono caratterizzate dall’unicità dell’obbligazione, ancorché le prestazioni siano frazionate nel tempo secondo modalità contingenti di adempimento previste dal titolo.

Le obbligazioni di durata, invece, sono caratterizzate da una causa debendi continuativa, nel senso che in tali obbligazioni, in relazione all’interesse che sono volte a soddisfare, il protrarsi nel tempo delle prestazioni è una caratteristica essenziale, che ne determina il contenuto e la misura.

Gli assegni alimentari e di mantenimento sono tipiche obbligazioni di durata, correlate ad un interesse variabile nel tempo e condizionate, nel loro perdurare e nella loro misura, al permanere o al mutare del fatto costitutivo (da identificarsi nella situazione economica dell’avente diritto e dell’obbligato).

Detti assegni formano oggetto di obbligazioni necessariamente periodiche, collegate fra loro ma dotate singolarmente di autonomia, caratterizzate dall’essere le relative prestazioni – per loro natura, in relazione alla loro causa ed agli interessi che sono destinati a soddisfare – suscettibili solo di adempimenti ricorrenti nel tempo, non quantificabili complessivamente ab origine e ontologicamente non eseguibili in modo unitario.

Ne deriva che, in relazione a tali obbligazioni, a norma dell’art. 2935 cod. civ., la prescrizione non può decorrere unitariamente, giacche l’interesse tutelato si attualizza, per sua natura, in momenti successivi del tempo in relazione a ogni singola prestazione, cosicché anteriormente al suo attualizzarsi in ciascun successivo momento, non può “essere fatto valere”.

La prescrizione, infatti, si fonda sulla divergenza fra una situazione di fatto (non esercizio di un diritto) e una situazione di diritto (titolarità di un diritto esercitatile), protrattasi per un determinato periodo di tempo che inizia a decorrere da quando il diritto, pur potendo in astratto essere esercitato, non lo sia stato.

Nel caso delle obbligazioni periodiche, quali gli assegni alimentari e di mantenimento, finché non si maturino i periodi di tempo ai quali sono correlati dal titolo su cui si fondano, il diritto a percepire la singola prestazione non può essere fatto valere, con la conseguenza che la prescrizione non può iniziare a decorrere.

Tale struttura delle obbligazioni in questione implica (Cass. 5 dicembre 1998, n. 12333) che alla loro base non esiste un diritto unitario che possa prescriversi per mancato esercizio a far data dal titolo, negoziale o giudiziario, su cui si fondano, essendo esse fonte di una pluralità di diritti – corrispondenti ciascuno alla prestazione dovuta per ciascun periodo – – suscettibili di autonome vicende giuridiche e quindi singolarmente assoggettabili a prescrizione dal momento in cui possono essere fatti valere ( Cass., sez. I, 4 aprile 2005, n. 6975).

Naturalmente ad esse si applica la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4 ( Cass., sez. I, 4 aprile 2014, n. 7891).

La sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all’art. 2941, n. 1, cod. civ. non trova applicazione al credito dovuto per l’assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla “ratio legis”, da individuarsi tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati.

Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie ( Cass., sez. VI-I, ordinanza 5 maggio 2016, n. 8987; Cass, sez. I, 20 agosto 2014, n. 18078).

Considerato che il precetto è stato ricevuto da XXX il 5.11.15 e non è stata fornita prova di altri atti interruttivi del decorso della prescrizione da parte di YYY, deve considerarsi maturata la prescrizione di tutti i ratei di mantenimento oggetto dell’atto di precetto.

L’opposizione va, in definitiva, accolta con assorbimento delle ulteriori doglianze mosse dall’attore.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori medi dello scaglione fino ad € 26.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria .

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:

• Accoglie l’opposizione e, per l’effetto, dichiara l’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di YYY in danno di XXX sulla scorta del decreto di omologazione delle condizioni di separazione emesso dal Tribunale di Tivoli il 23.4.04, come minacciata con l’atto di precetto a lui notificato il 9.11.15;

• Condanna YYY al pagamento delle spese di lite a favore di XXX, che liquida in € 3.235,00 per competenze, € 485,25 per spese generali, € 264,00 per esborsi, oltre accessori se dovuti.

Così deciso in Roma il 21/01/2019

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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